Art. 7 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale); 
      b) prova scritta facoltativa di informatica per  i  concorrenti
partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lett. a); 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e)  accertamenti  attitudinali   (comprensivi   di   prove   di
efficienza fisica); 
      f) prova orale; 
      g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di   fotografia   ed   in   corso   di   validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. 
    2. All'atto dell'emissione del decreto  dirigenziale  di  cui  al
successivo art.  14,  comma  5  (indicativamente  entro  la  fine  di
dicembre  2013)  tutti   i   concorrenti   -   compresi   quelli   di
sessofemminile per i quali la  positivita'  del  test  di  gravidanza
abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  un  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  -   dovranno   essere
risultati idonei in tutte le  prove  ed  in  tutti  gli  accertamenti
previsti nel precedente comma 1. 
    3. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo.