Art. 5 Modalita' di presentazione dei titoli Alla domanda di partecipazione alla selezione potranno essere allegati i soli titoli valutabili ai sensi del successivo art. 6 secondo una delle seguenti modalita': con dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i titoli di studio (Allegato B); con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', da utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la qualificazione professionale, nonche' per attestare che la copia prodotta di qualsiasi altro tipo di documento, che possa costituire titolo valutabile, e' conforme all'originale (Allegato C). Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero purche' autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. In ogni caso, per tutti i candidati, appartenenti o meno all'Unione europea, non saranno valutati i titoli dichiarati in maniera incompleta. Alla documentazione redatta in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale iscritto all'albo del Tribunale. Non verranno presi in considerazione titoli o documenti in lingua straniera privi della traduzione, nella forma sopra prescritta, anche se elencati nel curriculum vitae. Al di fuori delle modalita' suesposte, i titoli non potranno essere oggetto di valutazione. Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti oltre il termine di cui all'art. 3 del presente avviso di selezione. L'Universita' si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.