Art. 5 
 
 
                Modalita' di presentazione dei titoli 
 
 
    Alla domanda di partecipazione  alla  selezione  potranno  essere
allegati i soli titoli valutabili ai  sensi  del  successivo  art.  6
secondo una delle seguenti modalita': 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzare,
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, per i titoli di studio (Allegato B); 
      con  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta',  da
utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   per   la   qualificazione
professionale,  nonche'  per  attestare  che  la  copia  prodotta  di
qualsiasi altro  tipo  di  documento,  che  possa  costituire  titolo
valutabile, e' conforme all'originale (Allegato C). 
    Si  rappresenta  che,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le disposizioni
del  medesimo  Testo  Unico  in  materia  di  autocertificazione   si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea. 
    I cittadini di Stati  non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente  agli  stati,
alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte di soggetti pubblici italiani,  ovvero  purche'  autorizzati  a
soggiornare  nel  territorio  dello  Stato,  possono  utilizzare   le
dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione  di  convenzioni  internazionali
fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 
    Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri. 
    In  ogni  caso,  per  tutti  i  candidati,  appartenenti  o  meno
all'Unione europea, non  saranno  valutati  i  titoli  dichiarati  in
maniera incompleta. 
    Alla documentazione redatta in  lingua  straniera  dovra'  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale iscritto all'albo  del
Tribunale. Non verranno presi in considerazione titoli o documenti in
lingua  straniera  privi  della   traduzione,   nella   forma   sopra
prescritta, anche se elencati nel curriculum vitae. 
    Al di fuori delle modalita'  suesposte,  i  titoli  non  potranno
essere oggetto di valutazione. 
    Non saranno presi in considerazione documenti e titoli  pervenuti
oltre il termine di cui all'art. 3 del presente avviso di selezione. 
    L'Universita' si riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati.