Art. 2 1. I candidati interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento; b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Il periodo di esperienza suddetto si considera utilmente maturato entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, la carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Ai sensi dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la carica di direttore generale di azienda sanitaria regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunita' montana. Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il direttore generale di azienda sanitaria regionale non e' eleggibile a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti (lett. e)) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' dell'incarico ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli incarichi ha la durata di cinque anni. Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque anni. Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilita' cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche non definitiva, di proscioglimento. Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione cui e' stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. Agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/2013, infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e' equiparata alla sentenza di condanna. Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/2013, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale, nonche' con lo svolgimento in proprio di attivita' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare. Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono infine incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.