Art. 2 
 
 
    1.  I  candidati  interessati  debbono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a)  laurea  magistrale  o  diploma  di   laurea   del   vecchio
ordinamento; 
      b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche o finanziarie. 
    Il periodo di esperienza suddetto si considera utilmente maturato
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
    Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10  del  decreto  legislativo  n.
502/1992  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  la  carica   di
direttore generale e'  incompatibile  con  la  sussistenza  di  altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. 
    Ai sensi  dell'art.  3,  comma  11  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni,  non  possono  essere
nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti  a  procedimento  penale  per  un
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione  prevista  dall'art.  70  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata. 
    Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la carica di direttore generale  di  azienda  sanitaria
regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale,  di
sindaco, di assessore comunale,  di  presidente  o  di  assessore  di
comunita' montana. 
    Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello  stesso  decreto,  il
direttore generale di azienda sanitaria regionale non e' eleggibile a
sindaco,   presidente   della   provincia,   consigliere    comunale,
provinciale e circoscrizionale. 
    Ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
39/2013, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza  non
passata in giudicato, per uno dei  reati  previsti  dal  capo  I  del
titolo II del libro secondo del codice  penale,  non  possono  essere
attribuiti (lett. e)) gli incarichi di direttore generale,  direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali
del servizio sanitario nazionale. 
    Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove  la  condanna
riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma  1,  della  legge  27
marzo 2001, n.  97,  l'inconferibilita'  dell'incarico  ha  carattere
permanente nei casi in cui sia  stata  inflitta  la  pena  accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta
la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta
una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la  stessa  durata
dell'interdizione.  Negli   altri   casi   l'inconferibilita'   degli
incarichi ha la durata di cinque anni. 
    Ai sensi del successivo comma 3, ove  la  condanna  riguardi  uno
degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, l'inconferibilita'  ha  carattere  permanente  nei
casi in cui sia stata inflitta la pena  accessoria  dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del
rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una  interdizione
temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.
Negli altri casi l'inconferibilita' ha  una  durata  pari  al  doppio
della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore  a  cinque
anni. 
    Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilita' cessa  di
diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche
non definitiva, di proscioglimento. 
    Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva,
per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un  soggetto
esterno  all'amministrazione  cui  e'  stato  conferito   uno   degli
incarichi di cui al comma 1, sono sospesi  l'incarico  e  l'efficacia
del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto  il  periodo
della sospensione non spetta alcun trattamento economico. 
    In  entrambi  i  casi  la  sospensione  ha   la   stessa   durata
dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3. 
    Fatto salvo il termine  finale  del  contratto,  all'esito  della
sospensione l'amministrazione valuta  la  persistenza  dell'interesse
all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 
    Agli effetti dell'art. 3  del  decreto  legislativo  n.  39/2013,
infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. e' equiparata alla sentenza di condanna. 
    Ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  n.  39/2013,  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali  non  possono  essere
conferiti a coloro che,  nei  due  anni  precedenti,  abbiano  svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato  regolati  o
finanziati dal servizio sanitario regionale. 
    Ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  n.  39/2013,  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende  sanitarie  locali  non  possono  essere
conferiti a  coloro  che  nei  cinque  anni  precedenti  siano  stati
candidati in elezioni europee,  nazionali,  regionali  e  locali,  in
collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti  a  coloro  che  nei  due  anni  precedenti  abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o  di
ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato  o  di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  nazionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti  abbiano  fatto
parte della giunta o del consiglio della regione  interessata  ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga
funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del   servizio
sanitario regionale. 
    Gli  incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una  forma  associativa
tra comuni avente la  medesima  popolazione,  il  cui  territorio  e'
compreso nel territorio della ASL. 
    Ai sensi dell'art. 10 del  decreto  legislativo  n.  39/2013  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione
sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di  diritto
privato regolati  o  finanziati  dal  servizio  sanitario  regionale,
nonche' con lo svolgimento in proprio di attivita' professionale,  se
questa e' regolata o finanziata  dal  servizio  sanitario  regionale.
L'incompatibilita' sussiste  altresi'  allorche'  gli  incarichi,  le
cariche e le attivita' professionali siano assunte  o  mantenute  dal
coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado. 
    Ai sensi dell'art.  14,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
39/2013 gli incarichi di direttore generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende   sanitarie   locali   sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro, Vice  Ministro,  sottosegretario  di  Stato  e  commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 11 della  legge  23  agosto
1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o  ente  di  diritto
privato in  controllo  pubblico  nazionale  che  svolga  funzioni  di
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale
o di parlamentare. 
    Ai  sensi  del  comma  successivo  del  medesimo  articolo,   gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali  di  una  regione  sono
infine incompatibili: 
      a) con la carica di componente della  giunta  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione.