Art. 10 
 
       Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 
 
    1. La commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9,
provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti
titoli di merito: 
      a) titoli previsti dall'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto
del Ministro della Difesa 1° settembre 2004: 
        1) patente di guida civile B o superiore: punti 1; 
        2) porto d'armi: punti 1; 
      b) titoli previsti dal presente bando di reclutamento: 
        1) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di
secondo grado: punti 1; 
        2) brevetto di pilota di aeroplano: punti 1,5; 
        3) brevetto di subacqueo militare  o  civile,  rilasciato  da
strutture affiliate a Federazioni riconosciute  dalla  Confederazione
mondiale delle attivita' subacquee (CMAS):  a  seconda  del  livello,
massimo punti 0,8; 
        4) brevetto di paracadutista  militare  o  civile  rilasciato
dall'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia: punti 1; 
        5) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro  di
volo a vela dell'Aeronautica Militare di  Guidonia  (oppure,  fino  a
dicembre 2009, della Sezione dell'Associazione  Arma  Aeronautica  di
Brindisi, in collaborazione con l'Istituto  tecnico  nautico  statale
«Carnaro»): punti 0,5; 
        6) patente europea del computer  (ECDL  Core  Full)  o  corso
equipollente che preveda il superamento dei 7  esami  previsti  dalla
predetta certificazione: punti 0,2; 
        7) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno  degli
Istituti tecnici aeronautici istituiti  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso  analogo  Istituto
legalmente riconosciuto dal MIUR, non cumulabile con il punteggio  di
cui al precedente punto 1) della lettera b): punti 6; 
        8) aver svolto  per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Aeronautica  Militare:  punti
1. 
    2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 devono  essere
posseduti  all'atto  dell'invio  della  domanda;  quelli  non  aventi
validita' illimitata devono essere in corso di validita'  al  momento
dell'invio della domanda. 
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai  candidati
in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni. 
    4. In caso di ulteriore parita',  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane d'eta'. 
    5. La graduatoria di merito dei candidati da ammettere alla  fase
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali sara'  pubblicata  nel
portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it.