Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  Euro  13.638,47
assoggettabile  al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a   gestione
separata. Le borse di studio verranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa del merito. La durata  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno, a proseguire il dottorato  di  ricerca,  l'Amministrazione
non chiedera' la restituzione delle  rate  relative  ai  periodi  nei
quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le
attivita' stabilite dal Collegio dei Docenti. 
    L'importo della borsa di  studio  e'  incrementato  nella  misura
massima  del  50  per  cento  per  un  periodo  non  complessivamente
superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal Collegio dei
docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero. 
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un Corso di Dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta.