IL DIRETTORE GENERALE Visto lo Statuto della Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, e pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 luglio 2012, n. 153, ed, in particolare, l'art. 41; Viste la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 giugno 2013, ha autorizzato il conferimento dell'incarico di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e di modalita' definite dall'art. 39 del regolamento generale di Ateneo, al dott. Gaetano Telesio; Visto il contratto per la disciplina del «Rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a tempo pieno di direttore generale della Universita' degli studi del Sannio», della durata di tre anni, sottoscritto dal dott. Gaetano Telesio in data 16 luglio 2013 (Repertorio numero 304); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che «Disciplina la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e dal comma 5»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che contiene disposizioni in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che contiene «Disposizioni urgenti per il rilancio della economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che contiene «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Considerato che l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dall'art. 58, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, dispone che: per «...il biennio 2012-2013, il sistema delle universita' statali puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...»; la «...predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016...»; la «...attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni (di cui ai periodi precedenti) e' effettuata con decreto del Ministro della istruzione, della universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49...»; il «...Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero della economia e delle finanze...»; Visto il decreto del Ministro della istruzione, della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, con il quale sono stati definiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i «Criteri e il contingente di assunzioni delle universita' statali per l'anno 2012»; Considerato che, con il medesimo decreto, sono stati assegnati alla Universita' degli studi del Sannio, per l'anno 2012, 0,35 «Punti Organico», da destinare alle assunzioni di personale; Considerato che, nella seduta del 15 novembre 2012, il Senato accademico ha, tra l'altro espresso parere favorevole all'utilizzo dei «punti organico» assegnati alla Universita' degli studi del Sannio con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297, pari a 0,35, previa approvazione del «Programma triennale di fabbisogno di personale», in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 27 marzo 2012, n. 49, che disciplina la «Programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e dal comma 5»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che contiene «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 29 dicembre 2012, n. 302; Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' entrata in vigore il 1° gennaio 2013; Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha «...fissato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi indicati nella Tabella 2...»; Considerato pertanto, che la scadenza dei termini inizialmente previsti per l'utilizzo dei «punti organico» nell'ambito delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011 e 2012 e' stata prorogata al 30 giugno 2013; Vista la nota del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 8 aprile 2013, con il numero progressivo 4144, con la quale il Dipartimento per la universita', la alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione generale per la universita', lo studente e il diritto allo studio universitario, Ufficio III, del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle modalita' di verifica dei «punti organico» utilizzati alla data del 31 dicembre 2012 e di monitoraggio della programmazione relativa allo scorso anno; Considerato in particolare, che, ai fini della predetta verifica, e' stata attivata, nella procedura informatica denominata «Proper», la sezione «Assunzioni 2012», cosi' articolata: «punti organico» impegnati nell'anno 2012 per la «contabilizzazione» delle assunzioni autorizzate lo scorso anno e per la loro corretta imputazione alle relative programmazioni; piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini dell'accertamento delle modalita' di utilizzo dei relativi «punti organico»; riepilogo della imputazione dei «punti organico» sulle diverse disponibilita' per l'accertamento delle relative modalita' di utilizzo; dettaglio dei punti organico utilizzati o ancora utilizzabili a valere sulle disponibilita' dell'anno 2012 per la programmazione, con riferimento alle varie tipologie di personale, delle modalita' di utilizzo dei punti organico assegnati ai sensi del decreto del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca 22 ottobre 2012, n. 297; riepilogo delle assunzioni effettuate nell'anno 2012 per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le quali prevedono che «...ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che, nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nella universita' stessa...»; autorizzazione dei trasferimenti per compensazione o scambio di personale per l'inserimento degli estremi della documentazione relativa alle autorizzazioni allo scambio di personale; Considerato altresi', che, con la predetta nota, il dott. Daniele Livon, Direttore generale del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca, ha, tra l'altro, ribadito che la «...scadenza dei termini previsti per l'utilizzo dei "punti organico" delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011 e 2012 e' stata al momento prorogata al 30 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228...»; Considerato che, in sede di chiusura della procedura informatizzata denominata «Proper», inizialmente prevista per il giorno 22 aprile 2013 e successivamente differita al 3 maggio 2013, una quota parte dello 0,35 «punti organico» assegnati alla Universita' degli studi del Sannio ai sensi del decreto del Ministero della istruzione, della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, pari a 0,30 «punti organico», sono stati destinati, in conformita' a quanto richiesto con la nota ministeriale del 5 aprile 2013, numero di protocollo 8312, come innanzi richiamata, alla copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2010, n. 240, di un professore associato, gia' in servizio di ruolo presso la Universita' degli studi del Sannio, che abbia conseguito la idoneita' ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto rettorale del 16 luglio 2013, n. 751, con il quale, ai sensi del combinato disposto della legge 3 luglio 1998, numero 210, e dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in conformita' al parere espresso dal Senato accademico nella seduta dell'11 luglio 2013 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio 2013, il prof. Gaetano Pecora, nato a Napoli il 28 settembre 1960, inquadrato nel settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche», settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche, e' stato nominato, a decorrere dalla medesima data, nel ruolo dei professori di prima fascia della Universita' degli studi del Sannio con la qualifica di professore straordinario a tempo pieno; Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013, n. 484, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Ennio De Simone, inquadrato nel settore concorsuale 13/C1 - Storia economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica», e in servizio presso il Dipartimento di diritto, economia management e metodi quantitativi con la qualifica di professore ordinario; Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013, n. 485, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Agostino Zuppetta, inquadrato nel settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale, e in servizio presso il Dipartimento di scienze e tecnologie con la qualifica di professore ordinario; Visto il decreto rettorale del 7 maggio 2013, n. 548, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del dott. Felice Laudadio, inquadrato nel settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, ed in servizio presso il dipartimento di diritto, economia management e metodi quantitativi con la qualifica di ricercatore confermato; Visto il decreto rettorale del 10 giugno 2013, n. 653, con il quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a decorrere dal 1° novembre 2013, del prof. Michele Di Santo, inquadrato nel settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, ed in servizio presso il Dipartimento di ingegneria con la qualifica di professore ordinario; Accertato che il valore in termini di «punto organico» delle unita' di personale che cesseranno dal servizio nel corrente anno e' pari a 3,50 «punti organico»; Considerato altresi', che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Universita' degli studi del Sannio potra' procedere, nel prossimo anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato «...nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...», che equivale a 1,75 «punti organico»; Considerato che, a decorrere dal 1° febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Serluca, inquadrata nella categoria D, posizione economica D4, area amministrativa gestionale, e responsabile della unita' organizzativa «Esami di Stato, dottorati e master» e, ad interim, dell'ufficio di «Staff tecnico», sara' collocata a riposo per sopraggiunti limiti di eta'; Considerato che, nel corso del prossimo anno, non sono previste, al momento, ulteriori cessazioni dal servizio di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; Accertato che il valore in termini di «punto organico» della sola unita' di personale che cessera' dal servizio nel prossimo anno e' pari a 0,30 «punti organico»; Considerato pertanto, che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Universita' degli studi del Sannio potra' procedere, tra due anni, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato «...nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente...», che equivale a 0,15 «punti organico»; Considerato infine, che non sono previste, tra due anni, cessazioni dal servizio di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo; Vista la nota del 27 settembre 2013, numero di protocollo 9014, con la quale la dott.ssa Paola Sorgente, inquadrata nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale, e responsabile dei settori «Orientamento e placement», «Servizi post-laurea», «Relazioni e mobilita' internazionale» e «Servizi agli studenti», ha presentato istanza di trasferimento dalla Universita' degli studi del Sannio alla Universita' degli studi di Salerno; Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518, con il quale: e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli studi del Sannio: nuova struttura organizzativa»; e' stato approvato il documento con la «Revisione dell'assetto organizzativo della Universita' degli studi del Sannio: fabbisogno di organico con la relativa dotazione»; il Direttore amministrativo e' stato autorizzato a porre in essere tutti gli atti finalizzati alla attuazione della nuova struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: a) alla definizione del nuovo organigramma; b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei nuovi «Manuali» per la individuazione e la definizione dei compiti di uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione e la definizione dei procedimenti amministrativi e per la delega della firma; c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei posti disponibili nella nuova dotazione organica, privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni verticali del personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo nel nuovo sistema di classificazione; il Direttore amministrativo e' stato autorizzato a sottoporre la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione organica, che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di norma annuale, mediante consultazione dei responsabili di aree, uffici, settori, ed unita' organizzative, dei presidi di facolta', dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; Vista la determina del Direttore amministrativo del 19 febbraio 2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il nuovo organigramma del personale tecnico ed amministrativo; Considerato che la attuale struttura organizzativa della amministrazione centrale, con il relativo fabbisogno di personale, prevede oltre al Direttore generale, tre figure professionali di livello dirigenziale, nove figure apicali di coordinamento e ventinove responsabili di uffici e/o unita' organizzative; Accertato che, al momento, risultano vacanti tutte e tre i posti di livello dirigenziale, cinque posti su nove, limitatamente alle figure apicali di coordinamento, e quindici posti su ventinove, limitatamente ai responsabili di uffici e/o di unita' organizzative; Atteso pertanto, che il Direttore generale ha assunto, ad interim, tutte le funzioni dirigenziali, di coordinamento e di responsabilita' rimaste prive di titolari; Considerato peraltro, che, sulla base delle cessazioni dal servizio previste nei prossimi anni, i «punti organico» che potranno essere utilizzati per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono assolutamente esigui; Considerato altresi', che i «punti organico» disponibili dovranno essere comunque utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, per il reclutamento di docenti e ricercatori, al fine di garantire il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza e, conseguentemente, il mantenimento della attuale offerta formativa; Considerato pertanto, che, nei prossimi tre anni, la possibilita' di procedere al reclutamento di personale tecnico ed amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' assi ridotta; Considerato che l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, prevede che, per «...rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nella impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti...»; Considerato inoltre, che l'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che, a «...decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2003...»; Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta legge prevede che, per «... le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zoo profilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'...»; Considerato altresi', che l'art. 3, comma 80, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, numero 78, che contiene «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, il quale prevede, inoltre, che: a «...decorrere dall'anno 2011, le universita' possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009...»; resta, peraltro, fermo «...quanto previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, numero 266...»; Attesa la necessita' di procedere, per le motivazioni innanzi esposte, al potenziamento di uffici, unita' organizzative e altre strutture al fine di garantire, il piu' possibile, un supporto efficiente e qualificato alla didattica e alla ricerca e la ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza ed, in particolare, agli studenti; Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato», emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; Visto il «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16 ottobre 2008, ed, in particolare, l'art. 22; Attesa in particolare, la necessita' di procedere all'assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di una unita' di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, da assegnare al settore «Relazioni e mobilita' internazionale»; Considerato altresi', che gia' in sede di predisposizione del Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio finanziario 2012, sono state previste le risorse finanziarie per il reclutamento di tre unita' di personale tecnico ed amministrativo da inquadrare nella categoria D, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno; Considerato che la spesa per il reclutamento della predetta unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e contributi versati dagli studenti per la immatricolazione e la iscrizione ai vari corsi di studio; Verificata la disponibilita' finanziaria, sul Titolo I, Categoria 3, Capitolo 3, Articolo 3, «Personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato», del Bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario; Vista la nota del 22 ottobre 2012, numero di protocollo 11200, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 34 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, tenuto conto della previsione dell'art. 6, comma 3, lettera d), del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto universitario per il quadriennio normativo 2006-2009, ed il biennio economico 2006-2007, stipulato il 16 ottobre 2008 e' stata data, al riguardo, apposita informativa ai competenti soggetti sindacali; Decreta: Art. 1 Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa - gestionale, per le esigenze del settore relazioni e mobilita' internazionale (Codice concorso 01/2013). E' garantita, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento economico.