Art. 10 
 
 
Contratto  individuale  di  lavoro,  periodo  di   prova   ed   altre
                            disposizioni 
 
 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato  a
tempo determinato della durata di tre anni e con  regime  di  impegno
orario a tempo pieno, il vincitore del concorso,  che  risultera'  in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal  presente  bando,  verra'
inquadrato  nella  categoria  D,   posizione   economica   D1,   area
amministrativa-gestionale,  con  diritto  al  trattamento   economico
spettante ai sensi  delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali
vigenti. 
    Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati
e giustificati motivi di impedimento. 
    In tal caso la amministrazione, valutati i  predetti  motivi,  si
riserva di prorogare  il  termine  per  la  assunzione  in  servizio,
compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. 
    Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. 
    Ai fini  del  computo  del  periodo  di  prova,  si  tiene  conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato. 
    Il periodo di prova non puo' essere rinnovato  o  prorogato  alla
scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo',
in  qualsiasi  momento,  recedere  dal  rapporto  senza  obbligo   di
preavviso  ne'  di  pagamento  della   indennita'   sostitutiva   del
preavviso. 
    Il recesso, debitamente motivato,  produce  i  suoi  effetti  dal
momento della avvenuta notifica alla controparte. 
    In caso  di  recesso,  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita' e gli emolumenti  per  le  giornate  di  ferie
maturate e non godute. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta,  a  tutti   gli   effetti,
l'anzianita' dal giorno della assunzione.