Art. 10 Contratto individuale di lavoro, periodo di prova ed altre disposizioni Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, verra' inquadrato nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso la amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per la assunzione in servizio, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e funzionali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo del periodo di prova, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di pagamento della indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento della avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno della assunzione.