Art. 2 Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro della Unione europea; b) la eta' non inferiore ai diciotto anni; c) il godimento dei diritti civili e politici; d) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso; e) la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, esclusivamente per i candidati che sono nati fino al 1985; g) il non essere stato destituito o dispensato da un precedente impiego alle dipendenze di una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. I candidati devono essere, altresi', in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in giurisprudenza, diploma di laurea in economia e commercio, diploma di laurea in scienze politiche (vecchio ordinamento) o titolo di studio equipollente, conseguito con le modalita' previste dalle disposizioni normative antecedenti alla entrata in vigore del decreto del Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea specialistica in giurisprudenza, laurea specialistica in economia e commercio, laurea specialistica in scienze politiche o titolo di studio equipollente, conseguito secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero laurea magistrale in giurisprudenza, laurea magistrale in economia e commercio, laurea magistrale in scienze politiche o titolo di studio equipollente, conseguito con le modalita' previste dal decreto del Ministro della universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri della Unione europea debbono: a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996, n. 693, la esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del direttore generale.