Art. 7 
 
 
                Titoli di preferenza e di precedenza 
 
 
    Hanno diritto alla preferenza, a parita'  di  merito,  in  ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una  delle  categorie  di
seguito elencate: 
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglie numerose; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli di mutilati e di invalidi per  servizio  nel  settore
pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16)  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio,  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
    18) i coniugati e i non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19) gli invalidi e i mutilati civili; 
    20) i militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o della rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    2) dall'avere prestato lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.
127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
se due o piu' candidati  ottengono,  a  conclusione  delle  prove  di
esame, lo stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di
eta'. 
    I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire  i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o di  preferenza,  come
specificati nel comma 1, di  propria  iniziativa,  trasmettendoli  al
Direttore generale della Universita' degli  studi  del  Sannio,  area
«Risorse e sistemi», settore «Personale  e  sviluppo  organizzativo»,
unita' organizzativa «Personale tecnico amministrativo e  dirigenti»,
palazzo San Domenico, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,  entro
il termine perentorio di quindici giorni, che  decorrono  dal  giorno
successivo a quello in cui gli stessi candidati  hanno  sostenuto  la
prova orale, a pena della mancata applicazione del relativo beneficio
nella formazione della graduatoria generale di merito. 
    I predetti documenti dovranno attestare i  titoli  di  precedenza
e/o di preferenza, come  indicati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per  la
presentazione della medesima domanda, e  dovranno  essere  comprovati
mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto  di
notorieta', resa nelle forme di cui agli articoli 46,  47  e  76  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modifiche ed integrazioni.