Art. 9 Presentazione dei documenti di rito Il vincitore del concorso e' invitato a presentare, entro il termine di trenta giorni dalla assunzione in servizio, un certificato medico, rilasciato dalla Azienda sanitaria locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e attestante la idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, la assenza di imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che possano mettere in pericolo la salute pubblica. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che le stesse non ne riducono la attitudine lavorativa. Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, i vincitori del concorso dovranno attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta': a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni (in caso contrario, la dichiarazione deve essere sostituita con quella di opzione per il nuovo impiego); b) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da precedente impiego presso una pubblica amministrazione; c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di concorso. La amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorieta' rese dai candidati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni. I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati dalle Autorita' consolari italiane. Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al testo originale deve essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, la amministrazione non dara' luogo alla stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti eventualmente gia' instaurati, alla immediata risoluzione degli stessi. Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.