Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1: a) sono cittadini italiani; b) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; c) godono dei diritti civili e politici; d) sono in possesso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM 41) e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche: i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento (LS 46) e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata; i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni). Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quelle suindicate con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4, la relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, dell'equiparazione del titolo precedentemente elencato. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al titolo di studio previsto in Italia; e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Sottotenente in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica Militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi artt. 10 e 11. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13; b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), dovranno essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Sottotenente in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.