Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco  dei  concorrenti  idonei.  Il
riconoscimento di questi ultimi  dovra'  comunque  avvenire  dopo  la
valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3, dell'art. 4 del presente bando. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a) titoli militari: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 
    1) diploma conseguito negli istituti dell'Opera Nazionale  per  i
Figli degli Aviatori o Scuole militari: punti 1/30; 
    2) aver svolto servizio  quale  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata:
punti 1/30; 
      b) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli
prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni:
massimo punti 5/30, cosi' ripartiti: 
    1) diploma di laurea specialistica  o  magistrale  in  disciplina
scientifica biomedica: punti 1/30; 
    2) diploma di laurea specialistica o magistrale in disciplina non
biomedica: punti 0,50/30; 
    3) laurea triennale: punti 0,25/30; 
    4)   specializzazione   medico-chirurgica   post   laurea    gia'
conseguita, quali anestesia e rianimazione, dermatologia, ortopedia e
medicina legale: punti 2/30; 
    5) altre specializzazioni  medico-chirurgiche  post  laurea  gia'
conseguite: punti 1/30; 
    6)  corsi  di  perfezionamento  universitario  di  durata  almeno
annuale: punti 1/30; 
    7) dottorato di ricerca: punti 1,50/30; 
    8) master di II livello in area medico-chirurgica: punti 0,5/30; 
    9) pubblicazioni edite, di carattere  tecnico  o  scientifico  su
argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara'  chiamato  a
prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste  scientifiche
nazionali ed estere,  con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione (solo se dichiarate nella domanda): punti 1/30. 
    La valutazione delle pubblicazioni  dovra'  essere  adeguatamente
motivata  in  relazione  all'originalita'  della  produzione  stessa,
all'importanza della rivista, alla continuita' ed  ai  contenuti  dei
singoli lavori, all'eventuale collaborazione di piu' autori; 
      c) ulteriori titoli: massimo punti 3/30, cosi' ripartiti: 
    1) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
Servizi Pubblici di Emergenza  ed  Accettazione  Sanitaria  (servizio
urgenza/emergenza 118): punti 1,50/30; 
    2) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale: punti 0,50/30; 
    3) per ogni semestre di  servizio  prestato  alle  dipendenze  di
Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici: punti 0,25/30.