Art. 3 
 
 
                       Istanze di ricusazione 
 
 
    Dalla data di pubblicazione  del  presente  Decreto  in  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto  dall'art.  9
del Decreto legge n. 120  del  21.04.1995  per  la  presentazione  di
eventuali istanze di ricusazione di commissari.