Art. 4 
 
 
                         Invio pubblicazioni 
 
 
    I candidati in tale fase non devono inviare le pubblicazioni ed i
titoli ai  membri  della  commissione  giudicatrice.  Le  commissioni
potranno  solo   successivamente   alla   pubblicizzazione   relativa
all'individuazione dei criteri di valutazione chiedere,  direttamente
o tramite l'amministrazione del Politecnico,  l'invio  dei  titoli  e
delle pubblicazioni esclusivamente ai candidati che li hanno  inviati
su supporto cartaceo, entro le  tempistiche  previste  dal  bando  di
concorso, all'Amministrazione Centrale. 
    Non sara' necessario inviare i titoli e le pubblicazioni inserite
nella  procedura  informatica,  prevista  all'art.  5  del  bando  di
concorso,  in   quanto   tale   documentazione   sara'   direttamente
disponibile  alla  commissione  giudicatrice,  decorso  il   suddetto
termine, tramite la suindicata procedura.