Art. 4 Invio pubblicazioni I candidati in tale fase non devono inviare le pubblicazioni ed i titoli ai membri della commissione giudicatrice. Le commissioni potranno solo successivamente alla pubblicizzazione relativa all'individuazione dei criteri di valutazione chiedere, direttamente o tramite l'amministrazione del Politecnico, l'invio dei titoli e delle pubblicazioni esclusivamente ai candidati che li hanno inviati su supporto cartaceo, entro le tempistiche previste dal bando di concorso, all'Amministrazione Centrale. Non sara' necessario inviare i titoli e le pubblicazioni inserite nella procedura informatica, prevista all'art. 5 del bando di concorso, in quanto tale documentazione sara' direttamente disponibile alla commissione giudicatrice, decorso il suddetto termine, tramite la suindicata procedura.