Art. 10 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    La commissione esaminatrice assegna per detti titoli  i  seguenti
punteggi: 
      1) laurea di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando: 
    voto di laurea fino a 90/110 e/o equiparato - punti 0,50; 
    voto di laurea da 91/110 a 100/110 e/o equiparato - punti 1,00; 
    voto di laurea da 101/110 a 104/110 e/o equiparato - punti 1,30; 
    voto di laurea da 105/110 a 107/110 e/o equiparato - punti 1,60; 
    voto di laurea da 108/110 a 110 e/o equiparato - punti 1,90; 
    voto di laurea 110 e lode punti e/o equiparato - 2,00. 
    In caso di universita' che attribuiscono i  voti  di  laurea  con
differenti voti minimo  e  massimo,  e/o  con  diverse  modalita',  i
relativi punteggi saranno attribuiti proporzionalmente a quelli sopra
indicati; 
      2) 0,60 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi
in caso di servizio prestato con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a
tempo indeterminato a decorrere da cinque anni prima  della  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
partecipazione al presente bando presso amministrazione  pubblica  di
cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  nello
stesso profilo professionale per il quale si concorre; 0,50 punti per
ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, in  caso  di  servizio
prestato con  rapporto  di  lavoro  dipendente  a  tempo  determinato
tramite procedure selettive a decorrere da cinque  anni  prima  della
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al presente  bando  presso  amministrazione
pubblica di cui all'art. l, comma 2 della legge 31 dicembre 2009,  n.
196,  anche  se  non  in  modo  continuativo,  nello  stesso  profilo
professionale per il quale si concorre; 
      3) 1 punto se il concorrente  e'  in  possesso,  alla  data  di
scadenza del termine previsto per la presentazione della  domanda  di
partecipazione al presente bando, o di Master  di  II  livello  o  di
dottorato di ricerca o di diploma universitario di  specializzazione.
Questi titoli devono essere attinenti alle lauree di cui alla lettera
a), art. 2 del presente bando e devono essere stati conseguiti presso
universita' pubbliche; 
      4) il possesso di piu' lauree di cui all'art.  2  del  presente
bando e piu' titoli di cui al punto  3)  del  presente  articolo  non
comporta punteggi aggiuntivi. 
    L'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 1),  2)  e
3) da parte della commissione esaminatrice  avverra'  in  ragione  di
quanto  i  candidati  avranno  dichiarato  nella  domanda   inoltrata
on-line. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove  scritte  e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (art.  8,
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693).