Art. 10 Valutazione titoli La commissione esaminatrice assegna per detti titoli i seguenti punteggi: 1) laurea di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando: voto di laurea fino a 90/110 e/o equiparato - punti 0,50; voto di laurea da 91/110 a 100/110 e/o equiparato - punti 1,00; voto di laurea da 101/110 a 104/110 e/o equiparato - punti 1,30; voto di laurea da 105/110 a 107/110 e/o equiparato - punti 1,60; voto di laurea da 108/110 a 110 e/o equiparato - punti 1,90; voto di laurea 110 e lode punti e/o equiparato - 2,00. In caso di universita' che attribuiscono i voti di laurea con differenti voti minimo e massimo, e/o con diverse modalita', i relativi punteggi saranno attribuiti proporzionalmente a quelli sopra indicati; 2) 0,60 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi in caso di servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a decorrere da cinque anni prima della data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando presso amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nello stesso profilo professionale per il quale si concorre; 0,50 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, in caso di servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato tramite procedure selettive a decorrere da cinque anni prima della data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando presso amministrazione pubblica di cui all'art. l, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche se non in modo continuativo, nello stesso profilo professionale per il quale si concorre; 3) 1 punto se il concorrente e' in possesso, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, o di Master di II livello o di dottorato di ricerca o di diploma universitario di specializzazione. Questi titoli devono essere attinenti alle lauree di cui alla lettera a), art. 2 del presente bando e devono essere stati conseguiti presso universita' pubbliche; 4) il possesso di piu' lauree di cui all'art. 2 del presente bando e piu' titoli di cui al punto 3) del presente articolo non comporta punteggi aggiuntivi. L'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) da parte della commissione esaminatrice avverra' in ragione di quanto i candidati avranno dichiarato nella domanda inoltrata on-line. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693).