Art. 11 Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza 1. I candidati che avranno superato la prova orale e intendano far valere i titoli di riserva, precedenza, preferenza a parita' di valutazione, dovranno spedire, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del precedente art. 3, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.