Art. 11 
 
 
    Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza 
 
 
    1. I candidati che avranno superato la prova  orale  e  intendano
far valere i titoli di riserva, precedenza, preferenza a  parita'  di
valutazione, dovranno spedire, con le  stesse  modalita'  di  cui  al
comma 1 del  precedente  art.  3,  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni decorrenti dal giorno  successivo  a  quello  in  cui
hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino  il  possesso
di  tali  titoli,  purche'   gia'   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione.