Art. 9 
 
 
             Modalita' e calendario delle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti  di
un documento di riconoscimento in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e della copia della ricevuta di avvenuta  iscrizione  al
concorso. 
    2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in
cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o  le  prove  scritte
con successivo  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del  17
gennaio 2014 e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e
trasporti (www.mit.gov.it). 
    3. Tali pubblicazioni  hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    4. Saranno ammessi, con riserva  di  accertamento  dei  requisiti
prescritti, tutti i candidati ai quali  non  sara'  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso. 
    5. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di  telefoni  cellulari,  palmari,  strumenti  idonei  alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati,  supporti
cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti,
vocabolari e manuali nonche' di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione la  Commissione  esaminatrice  deliberera',  tra  l'altro,
l'immediata esclusione dal concorso. 
    6.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle   prove   scritte   e
successivamente alla prova  orale  verra'  pubblicato  sul  sito  del
Ministero delle infrastrutture  e  trasporti:  www.mit.gov.it  almeno
venti giorni prima di quello nel quale dovranno  sostenere  la  prova
stessa. Dopo il superamento delle prove scritte sara' resa nota - per
ogni candidato - la sede, il giorno e  l'orario  di  svolgimento  del
colloquio. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    7. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e
nell'orario di esame fissato per le prove,  comportera'  l'automatica
esclusione dal concorso degli stessi. 
    8. Nel corso della prova orale saranno accertate: 
    a)  la  valutazione  della  conoscenza  della  lingua   straniera
prescelta dal candidato tra inglese e francese. La prova comprendera'
esercizi di lettura, traduzione e conversazione; 
    b)  la  valutazione   della   conoscenza   a   livello   avanzato
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego, anche attraverso una verifica pratica. 
    9. La prova  orale  si  intendera'  superata  dai  candidati  che
conseguiranno un punteggio non  inferiore  a  ventuno/trentesimi;  il
punteggio terra' conto anche della conoscenza della lingua  straniera
e dell'informatica dimostrata dal concorrente. 
    10. Al termine della seduta  relativa  alla  prova  orale,  sara'
affisso nella sede  di  esame  l'elenco  dei  concorrenti  che  hanno
sostenuto gli esami, con l'indicazione  del  voto  riportato  per  la
stessa prova orale.