Art. 13 Valutazione titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1., lettera a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 del presente decreto, assegnando ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci). I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato "E" che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito nel precedente comma 1. del presente articolo. 3. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti sia insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 5 comma 3., del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di cultura di cui al precedente art. 9, comma 2. del presente decreto.