Art. 13 
 
 
                         Valutazione titoli 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma 1.,  lettera
a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti
risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti  di  cui
ai precedenti artt. 9, 10, 11 e 12 del presente  decreto,  assegnando
ai medesimi un punteggio massimo di punti 10 (dieci). 
    I titoli da valutare e i relativi  punteggi  da  attribuire  sono
riportati  nella  tabella  in  allegato  "E"  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
    2. A ciascun concorrente non potra' essere  attribuito,  in  ogni
caso, per singole categorie di titoli o per il complesso  dei  titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello stabilito  nel  precedente
comma 1. del presente articolo. 
    3. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data  di
scadenza del termine di  presentazione  della  domanda  e  dichiarati
nella  stessa.  E'  onere  dei   concorrenti   fornire   informazioni
dettagliate su ciascuno dei  titoli  posseduti  ai  fini  della  loro
corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora
sul modello di domanda on-line l'area relativa alla  descrizione  dei
titoli di merito posseduti sia insufficiente per elencare gli  stessi
in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti  potranno  allegare
alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nell'art. 5 comma 3., del presente decreto. Per
quanto attiene all'attivita' pubblicistica  svolta  dai  concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei  siti  internet  delle  societa'
editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati  inseriti,  i
concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform
Resource Locator)  necessari  per  raggiungere  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di  partecipazione,  dovranno  produrne
copia all'atto della presentazione per la prova di cultura di cui  al
precedente art. 9, comma 2. del presente decreto.