Art. 2 
 
 
                          Riserve di posti 
 
 
    1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  a),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio. 
    2. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  b),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio. 
    3. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  c),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio. 
    4. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  f),
4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano  conseguito  il
diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai  concorrenti
figli di militari deceduti in servizio. 
    5. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera  g),
1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma
di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di
militari deceduti in servizio. 
    6. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito.