Art. 2 Riserve di posti 1. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio. 2. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio. 3. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera c), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio. 4. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera f), 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio. 5. Dei posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera g), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai concorrenti figli di militari deceduti in servizio. 6. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.