Art. 3 Requisiti 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione al 6° corso A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che: a) non hanno superato il 38° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), laurea magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 2. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), laurea magistrale in Ingegneria chimica (LM-22) o laurea magistrale in Scienze chimiche (LM-54); 3. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera c), laurea magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33); 4. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera d), laurea magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29); 5. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera e), laurea magistrale in Ingegneria aeronautica (LM-20); 6. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera f), laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23) o laurea magistrale in Ingegneria edile-architettura (LM-4 C.U.) con abilitazione all'esercizio della professione; 7. per i posti di cui all'art. 1, comma 1., lettera g), laurea magistrale in Architettura (LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle predette lauree magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009. Saranno infine ritenute valide le lauree conseguite all'estero, sempreche' le stesse risultino riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equiparate a una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso la relativa dichiarazione di equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero; k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto. 3. L'ammissione dei vincitori al corso nonche' la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi artt. 15 e 16 sono inoltre subordinate all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1., lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.