Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Possono concorrere a domanda  per  l'ammissione  al  6°  corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i  sessi
che: 
    a) non hanno superato il 38° anno di eta' alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle  domande.  Eventuali  aumenti  dei
limiti di eta' previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  per
l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; 
    b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
    c) godono dei diritti civili e politici; 
    d) non sono stati destituiti, dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
    e) se concorrenti di sesso maschile, non  sono  stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
    f) non sono stati condannati per delitti non colposi,  anche  con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
    g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
    i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'
alla Costituzione Repubblicana e  alle  ragioni  di  sicurezza  dello
Stato; 
    j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e  degli
ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 
    1. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  a),  laurea
magistrale in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); 
    2. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  b),  laurea
magistrale in Ingegneria  chimica  (LM-22)  o  laurea  magistrale  in
Scienze chimiche (LM-54); 
    3. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  c),  laurea
magistrale in Ingegneria meccanica (LM-33); 
    4. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  d),  laurea
magistrale in Ingegneria elettronica (LM-29); 
    5. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  e),  laurea
magistrale in Ingegneria aeronautica (LM-20); 
    6. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  f),  laurea
magistrale in  Ingegneria  civile  (LM-23)  o  laurea  magistrale  in
Ingegneria   edile-architettura   (LM-4   C.U.)   con    abilitazione
all'esercizio della professione; 
    7. per i posti di cui all'art. 1, comma 1.,  lettera  g),  laurea
magistrale in  Architettura  (LM-4)  con  abilitazione  all'esercizio
della professione. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato dal decreto ministeriale 9 luglio 2009. 
    Saranno infine ritenute valide le lauree  conseguite  all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca equiparate a una di
quelle prescritte per la partecipazione al concorso  indetto  con  il
presente decreto. A tal fine i  concorrenti  dovranno  allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso la  relativa  dichiarazione  di
equiparazione rilasciata dal suddetto Ministero; 
      k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma
Prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata. 
    2. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  Allievi
Ufficiali  in  Ferma  Prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in  Ferma
Prefissata dell'Esercito. Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi artt. 10,  11  e  12  del  presente
decreto. 
    3. L'ammissione dei  vincitori  al  corso  nonche'  la  nomina  a
Ufficiale in Ferma Prefissata di cui ai successivi artt. 15 e 16 sono
inoltre  subordinate  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione al corso formativo, del possesso delle qualita' morali
e  di  condotta  stabilite  per  l'ammissione   ai   concorsi   nella
magistratura, con le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1., lettera a), devono essere  mantenuti  fino  alla
nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata.