Art. 9 
 
 
    Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo  pari
a 30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 
      1.  titolo  di  studio:  titolo   di   studio   richiesto   per
l'ammissione  al   concorso,   valutabile   limitatamente   al   voto
conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto
per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali  diploma
di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  master  universitari,
abilitazione all'esercizio della professione: fino ad un  massimo  di
punti 7; 
      2. attestati di qualificazione e/o specializzazione  rilasciati
a  seguito  di  frequenza  di'  corsi  di  formazione   professionale
organizzati da Pubbliche Amministrazioni o enti privati: fino  ad  un
massimo di punti 5; 
      3. titoli scientifici quali pubblicazioni  e  lavori  originali
attinenti al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 2; 
      4. servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato  presso
Universita', soggetti pubblici o privati o nell'ambito  di  attivita'
professionali o imprenditoriali svolte  in  proprio,  attinente  alle
mansioni del posto messo a concorso:fino ad un massimo di punti 4; 
      5. incarichi professionali e/o  incarichi  e  servizi  speciali
nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4):  fino  ad  un
massimo di punti 4; 
      6. altri titoli quali attivita'  didattiche,  partecipazione  a
convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici, idoneita'
a precedenti  concorsi  della  medesima  tipologia,  servizio  civile
volontario  Nazionale  e  tirocinio  Formativo  e  di   Orientamento,
previsto dal D.M. 25.3.1998, n, 142, purche' attinenti al posto messo
a concorso: fino ad un massimo di punti 4; 
      7. servizio prestato con contratto a tempo deteminato ai  sensi
dell'art. 19 del C.C.N.L.: tino ad un massimo di punti 2; 
      8.  incarichi  professionali,   incarichi   di   collaborazione
coordinata e continuativa eto progetti: fino ad un massimo  di  punti
2. 
    L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova  scritta  e
la prova teorico-pratica e prima che si proceda alla  correzione  dei
relativi  elaborati  e  verra'  resa  nota  agli  interessati   prima
dell'effettuazione delle prove orali.