Art. 9 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    Sulla base della valutazione dei risultati della prova pratica  e
dell'esame colloquio, la Commissione esaminatrice forma, in relazione
a  ciascun  profilo,  la  graduatoria  di  merito  seguendo  l'ordine
decrescente del punteggio complessivo, di cui al precedente  articolo
7,  conseguito  dai  candidati  ammessi  a  sostenere  lo   scrutinio
comparativo e che l'abbiano superato. 
    Qualora piu' candidati risultino in  posizione  di  ex  aequo  in
graduatoria, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie   finali   sono   approvate   con   deliberazione
dell'Autorita'. 
    Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono  pubblicate  sul
sito internet dell'Autorita'. 
    L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare  le  graduatorie
di merito per esigenze  che  dovessero  manifestarsi  entro  un  anno
dall'approvazione delle graduatorie stesse.