Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana; b) diploma di scuola secondaria superiore (di secondo grado). Il titolo di studio conseguito all'estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano corrisponde il titolo estero; c) esperienza professionale documentabile maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione pari a sei anni di lavoro subordinato in attivita' di tipo amministrativo di cui almeno tre svolgendo mansioni di segreteria direzionale. Ai fini del calcolo dell'esperienza qualificata richiesta per l'ammissione: il periodo richiesto come requisito di ammissione deve essere interamente maturato entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; possono essere cumulate esperienze diverse, purche' di durata non inferiore a sei mesi e maturate in periodi diversi. d) godimento dei diritti politici; e) idoneita' fisica all'impiego. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: f) godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; g) adeguata conoscenza della lingua italiana. Il possesso del requisito viene verificato durante lo scrutinio comparativo. Non possono essere ammessi alla selezione pubblica ne' accedere all'impiego presso l'Autorita' coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente; abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione di cui al successivo articolo 3 e alla data dell'assunzione. L'Autorita' puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove selettive e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego. L'Autorita' dispone l'esclusione dalla selezione, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.