Art. 4 Esclusione dalla selezione L'ammissione alla selezione avviene con la piu' ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati. Sono esclusi dalla selezione i candidati che hanno presentato domanda di ammissione: a) oltre il termine stabilito dal precedente articolo 3; b) con modalita' diversa da quelle previste dal precedente articolo 3; c) priva della sottoscrizione autografa in originale; d) dalla quale, per incompletezza, irregolarita' o errore nei dati dichiarati, ovvero non rispondenza dei predetti dati alle condizioni minime di esperienza richieste, non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione; e) priva della copia fotostatica del documento di identita', ovvero del curriculum vitae, ovvero del provvedimento attestante l'equipollenza del titolo di studio estero nei casi previsti; f) non rispondente a tutte le disposizioni prescritte, a pena di esclusione, dal presente avviso. Sono, altresi' esclusi dalla selezione, i candidati: g) che, in esito allo svolgimento dell'eventuale prova preliminare, non si siano utilmente collocati nella relativa graduatoria secondo quanto previsto nel successivo articolo 6; h) ammessi alla prova preliminare o allo scrutinio comparativo i quali non si presentino alla prove ovvero i quali prima dell'inizio delle prove medesime, non siano in grado di esibire alcun documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000. L'esclusione dalla selezione e' disposta dall'Autorita' con provvedimento motivato ed e' comunicata per iscritto agli interessati al recapito da essi indicato nella domanda salvo il caso di cui al precedente punto h).