Art. 11 Assunzione in servizio 1. Ai fini dell'assunzione in servizio, i vincitori del concorso dovranno far pervenire la documentazione che sara' loro richiesta dall'amministrazione e, se in possesso dei prescritti requisiti, saranno chiamati a stipulare un contratto individuale di lavoro secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale di qualifica dirigenziale vigente all'atto dell'immissione in servizio. 2. La mancata presentazione dei vincitori del concorso, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto. 3. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, i vincitori del concorso sono tenuti a frequentare il prescritto ciclo di attivita' formative che e' considerato servizio utile a tutti gli effetti. 4. Il trattamento economico spettante per il ciclo di attivita' formative e' quello previsto dall'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile, nonche' per la retribuzione di risultato. 5. A completamento del ciclo di attivita' formative, saranno conferiti gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche individuate dall'art. 1, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e secondo le modalita' individuate da atti generali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tal fine non e' in alcun modo vincolante la posizione in graduatoria dei singoli vincitori.