Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. Ai fini dell'assunzione in servizio, i vincitori del  concorso
dovranno far pervenire la documentazione  che  sara'  loro  richiesta
dall'amministrazione e, se  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,
saranno chiamati a  stipulare  un  contratto  individuale  di  lavoro
secondo le previsioni del contratto collettivo  nazionale  di  lavoro
del   personale   di   qualifica   dirigenziale   vigente    all'atto
dell'immissione in servizio. 
    2. La mancata presentazione dei  vincitori  del  concorso,  senza
giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro comporta la decadenza dal relativo diritto. 
    3. Anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
i vincitori del concorso sono  tenuti  a  frequentare  il  prescritto
ciclo di attivita' formative che  e'  considerato  servizio  utile  a
tutti gli effetti. 
    4. Il trattamento economico spettante per il ciclo  di  attivita'
formative e' quello previsto dall'art. 24 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, fatta eccezione per la retribuzione di posizione,
parte fissa  e  parte  variabile,  nonche'  per  la  retribuzione  di
risultato. 
    5. A completamento del  ciclo  di  attivita'  formative,  saranno
conferiti gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni  vacanti
nell'ambito  delle  strutture  centrali  e  periferiche   individuate
dall'art. 1, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 19,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e   secondo   le   modalita'
individuate  da  atti  generali  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli. A tal fine non e' in alcun modo vincolante la posizione  in
graduatoria dei singoli vincitori.