Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1.  Al  concorso  sono  ammessi  a  partecipare,  a  domanda,   i
dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di
laurea, che abbiano compiuto: 
    almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea; 
    almeno quattro anni di servizio svolti  in  posizioni  funzionali
per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  diploma  di  laurea,  se
reclutati a seguito di corso-concorso; 
    almeno tre anni di servizio svolti in  posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  diploma  di  laurea,  se  in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    2. Sono altresi' ammessi i soggetti: 
      in possesso della qualifica di dirigente in  enti  e  strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del  diploma
di laurea, che  abbiano  svolto  per  almeno  due  anni  le  funzioni
dirigenziali; 
    che abbiano ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
    cittadini  italiani,  forniti  di   idoneo   titolo   di   studio
universitario, che abbiano maturato, con  servizio  continuativo  per
almeno  quattro  anni  presso  enti  od   organismi   internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 
    3. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso  di  uno
dei titoli universitari di seguito indicati: 
    a) laurea triennale (L); 
    b) diploma di laurea (DL); 
    c) laurea specialistica (LS); 
    d) laurea magistrale (LM). 
    Possono essere ammessi alle prove concorsuali anche  i  candidati
in possesso di titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato
da un Paese dell'Unione europea, purche' il suddetto titolo sia stato
equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle  prove  di  concorso
qualora tale decreto non sia stato ancora  emanato  ma  sussistano  i
presupposti per l'attivazione della procedura medesima. 
    4. I candidati devono inoltre risultare in possesso dei  seguenti
requisiti: 
    cittadinanza italiana; 
    godimento dei diritti civili e  politici.  Non  possono  accedere
all'impiego  pubblico  coloro  che  siano   esclusi   dall'elettorato
politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti, dispensati
o licenziati dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano  stati  dichiarati
decaduti  o  licenziati   da   un   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante  presentazione
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
    idoneita' psicofisica all'impiego,  inteso  come  svolgimento  di
funzioni  dirigenziali.  L'Amministrazione   ha   facolta'   di   far
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,  in
base alla normativa vigente; 
    posizione regolare nei confronti degli obblighi militari,  per  i
cittadini sottoposti agli obblighi di leva. 
    5. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
di partecipazione al concorso nonche' alla  data  della  stipula  del
contratto individuale di lavoro. 
    6. I candidati sono ammessi al  concorso  con  riserva.  In  ogni
momento della procedura, con provvedimento  motivato,  potra'  essere
disposta  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto   dei   requisiti
prescritti.