Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Al concorso sono ammessi a partecipare, a domanda, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto: almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea; almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea, se reclutati a seguito di corso-concorso; almeno tre anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Sono altresi' ammessi i soggetti: in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 3. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso di uno dei titoli universitari di seguito indicati: a) laurea triennale (L); b) diploma di laurea (DL); c) laurea specialistica (LS); d) laurea magistrale (LM). Possono essere ammessi alle prove concorsuali anche i candidati in possesso di titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell'Unione europea, purche' il suddetto titolo sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso qualora tale decreto non sia stato ancora emanato ma sussistano i presupposti per l'attivazione della procedura medesima. 4. I candidati devono inoltre risultare in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all'impiego pubblico coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; idoneita' psicofisica all'impiego, inteso come svolgimento di funzioni dirigenziali. L'Amministrazione ha facolta' di far sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini sottoposti agli obblighi di leva. 5. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonche' alla data della stipula del contratto individuale di lavoro. 6. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.