Art. 5 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a
tre volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere  prevista
una prova preselettiva per individuare i candidati da ammettere  alla
successiva prova scritta. La prova preselettiva consiste in quesiti a
risposta multipla  e  a  correzione  informatizzata,  vertenti  sulle
seguenti materie: 
    diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina  del
rapporto di pubblico impiego e  alla  contrattazione  collettiva  del
comparto di appartenenza delle agenzie fiscali; 
    diritto amministrativo; 
    diritto tributario, con particolare riguardo alla legislazione in
materia di dogane, accise e giochi. 
    2. Per la predisposizione dei quesiti e per l'espletamento  della
prova preselettiva l'amministrazione potra'  avvalersi  di  procedure
automatizzate gestite da enti o societa' specializzate  in  selezione
del personale. 
    3.  Al  termine  della  prova  preselettiva  e  a  seguito  della
correzione delle risposte ai quesiti, sara'  compilato  l'elenco  dei
candidati che hanno sostenuto la  prova,  in  ordine  decrescente  di
punteggio. L'elenco sara' approvato dalla commissione esaminatrice  e
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli. 
    4. Alla prova scritta di cui al successivo art. 6 saranno ammessi
i primi 245 candidati, nonche' tutti i candidati che riporteranno  lo
stesso     punteggio      del      candidato      collocatosi      al
duecentoquarantacinquesimo posto. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito.