Art. 5 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, puo' essere prevista una prova preselettiva per individuare i candidati da ammettere alla successiva prova scritta. La prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata, vertenti sulle seguenti materie: diritto del lavoro, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e alla contrattazione collettiva del comparto di appartenenza delle agenzie fiscali; diritto amministrativo; diritto tributario, con particolare riguardo alla legislazione in materia di dogane, accise e giochi. 2. Per la predisposizione dei quesiti e per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. 3. Al termine della prova preselettiva e a seguito della correzione delle risposte ai quesiti, sara' compilato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, in ordine decrescente di punteggio. L'elenco sara' approvato dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 4. Alla prova scritta di cui al successivo art. 6 saranno ammessi i primi 245 candidati, nonche' tutti i candidati che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al duecentoquarantacinquesimo posto. 5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.