Art. 4 
 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  rettorale  di   nomina   delle   commissioni
giudicatrici decorre termine previsto dall'art. 9  del  decreto-legge
21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore,  da  parte  dei
candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei   commissari
nominati.