Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  15
aprile 2014, con avviso disponibile sul sito internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico  della  Guardia
di  Finanza,  viale  XXI  aprile,  n.  55,  di  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di   efficienza   fisica   e,   se   idonei,
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente svolgimento: 
      a) 1° giorno: prova di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.