Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi.  Al
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),
puo' partecipare il  solo  personale  in  servizio  nell'Esercito  in
qualita'  di  Sergente  in  servizio  permanente,  Allievo  Sergente,
Volontario in servizio permanente,  Volontario  in  Ferma  Prefissata
Quadriennale,  Volontario  in  Ferma  Breve  e  Volontario  in  Ferma
Prefissata di un anno,  questi  ultimi  con  almeno  dodici  mesi  di
servizio in tale posizione alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione. Al  concorso  pubblico
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero  1)  possono
partecipare i concorrenti alle armi a eccezione del personale cui  e'
riservato il predetto concorso interno. Per la partecipazione a tutti
i predetti concorsi, fermo restando quanto  specificato  al  presente
comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2014. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti  dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2014. Il limite massimo di eta' e' elevato  di  un
periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, comunque non superiore a  tre  anni,  per
coloro che prestano o hanno prestato servizio  militare  nelle  Forze
Armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita'  di  Allievo  delle
Scuole Militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del
limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
      - ai concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
      - al personale appartenente ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti
dell'Arma  dei  Carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2013-2014 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche  e  integrazioni.  La  partecipazione   al   concorso   dei
concorrenti che hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero
il titolo di  studio  prescritto  e'  subordinata  al  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo conseguito, o da  conseguire,  a  quelli
sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle Istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    6. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e  mantenuti  sino  all'ammissione  presso  i  singoli
Istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo, ivi
compresi quelli  ulteriori  previsti  ai  precedenti  commi  2  e  3,
rispettivamente per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettere c) e d).