Art. 5 
 
 
    Le domande, a pena di inammissibilita', devono  essere  corredate
dalla  documentazione  comprovante  che  il  candidato   possieda   i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n.  30/2005;
ad esse dovranno essere uniti,  pertanto,  i  seguenti  documenti  in
carta semplice: 
      1) diploma di laurea o  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un  Paese  membro
dell'Unione Europea includente l'attestazione che il candidato  abbia
seguito con successo un  ciclo  di  studi  post-secondari  di  durata
minima di tre anni o di durata equipollente a tempo parziale, in  una
universita' o in un istituto d'istruzione superiore  o  in  un  altro
istituto dello stesso livello di formazione, a  condizione,  in  tale
ultimo   caso,   che   il   ciclo   di    studi    abbia    indirizzo
tecnico-professionale  attinente  all'attivita'  di   consulente   in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e  modelli
industriali; 
      2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso  societa',  uffici  o  servizi  specializzati  in   proprieta'
industriale almeno 18 mesi di  tirocinio  professionale  effettivo  a
tempo pieno. Il completamento del tirocinio puo'  avvenire  entro  la
data di svolgimento della prova scritta, ovvero  entro  il  5  giugno
2014. I candidati che prevedono di completare il  tirocinio  dopo  la
presentazione della domanda di ammissione  devono  dichiararlo  nella
domanda stessa, indicando la data prevista per detto completamento  e
fornendo il giorno della prova scritta  la  documentazione  idonea  a
comprovarlo. 
      3) attestazione di bonifico  di  € 120,00,  per  il  contributo
esame, sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine
dei Consulenti in proprieta' industriale, presso  Unicredit,  Agenzia
1, Milano - IBAN IT 08 M 02008 09455 000100063500  (specificare  come
causale: contributo esame a nome...). 
    In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1)  e  2)  puo'
essere  prodotta  autocertificazione  riferita,  in  particolare,  al
diploma o al titolo conseguito,  all'equipollenza  con  l'equivalente
laurea  italiana,  con  l'indicazione  della  data  e   dell'istituto
universitario che  ha  provveduto  al  rilascio  del  certificato  di
equipollenza. 
    I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con
documentazione atta a comprovare  che  il  candidato  abbia  superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso  l'Ufficio
europeo dei brevetti. 
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere  disposto  in  qualsiasi  momento,  anche
antecedentemente   allo   svolgimento   delle   prove   d'esame.   In
quest'ultimo caso, se dai  controlli  effettuati  risultasse  che  il
candidato non e' in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso  verra'
escluso  automaticamente  dalle  prove  d'esame,  con   comunicazione
inoltrata da parte dell'Ordine tramite Raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il  ricevimento  della  comunicazione,  ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che ha rilasciato dichiarazioni false. 
    Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003,  i  dati  personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei Consulenti
in proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico,  per  le  finalita'  di  gestione  dell'esame,  e  saranno
trattati  anche  successivamente  per  le  finalita'  inerenti   alla
gestione  dell'eventuale  iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti   in
proprieta' industriale.