Art. 19 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  10,  la
prova di efficienza fisica  e  l'accertamento  attitudinale  previsti
dall'art. 14, l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto
dall'art. 15 e le prove orali, previste dall'art. 18, e'  considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con  i
tempi tecnici di  espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere
a), b), c) e  d),  hanno  facolta'  -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente per documentate cause di forza  maggiore,  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.
L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di
finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.UU., via delle  Fiamme  Gialle,
n. 18, 00122 ROMA/Lido di Ostia, deve essere anticipata, via fax,  ai
numeri 06/564912365 (linea esterna) o 830/2365  (linea  interpolizia)
ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300026@gdf.it; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  21,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24  ore,
ai  numeri  035/4043215  o  035/4043303,  sono  valutati  a  giudizio
discrezionale ed insindacabile del  Comandante  dell'Accademia,  che,
sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica  di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e c) sono comunicate al candidato a  cura  del  Centro  di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.