Art. 6 
 
 
                        Nomina a maresciallo 
 
 
    1. Gli Allievi giudicati  idonei  al  termine  del  secondo  anno
accademico saranno nominati Marescialli. 
    2. La nomina  a  Maresciallo,  ai  sensi  dell'articolo  772  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sara'  sospesa  per  coloro
che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in  una
delle seguenti condizioni: 
      a) rinviati a  giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per
delitto non colposo; 
      b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare
una sanzione di stato; 
      c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
      d) in aspettativa per  qualsiasi  motivo  per  una  durata  non
inferiore a 60 giorni. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. 
      Roma, 13 gennaio 2014 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone