Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per
il  Personale  Militare  o  di  autorita'  da  lui  delegata  saranno
nominate: 
      a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la
prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per
la prova facoltativa  di  lingua  straniera  e  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) commissione per la valutazione  delle  prove  di  efficienza
fisica; 
      c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; 
      d)  commissione   per   lo   svolgimento   degli   accertamenti
attitudinali. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale  di  Brigata,
presidente; 
      b) un ufficiale superiore, membro; 
      c) un docente di materie letterarie, membro; 
      d) un maresciallo aiutante s.UPS luogotenente, segretario senza
diritto al voto. 
    Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il
docente di materie letterarie sara' sostituito da  un  docente  della
lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un  ufficiale
qualificato conoscitore della lingua. 
    Se il numero dei candidati risultera' superiore  a  1000  (mille)
unita', per ogni gruppo di almeno 500 candidati sara'  nominata,  con
provvedimento del Direttore Generale  del  Personale  Militare  o  di
autorita' da lui  delegata,  apposita  sottocommissione,  in  analoga
composizione, unico restando  il  presidente.  Analogamente  potranno
essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati  ammessi
alla prova orale e a quella facoltativa  di  lingua  straniera  fosse
rilevante.  In  tal  caso  i  candidati   saranno   assegnanti   alla
commissione  ed   alle   sottocommissioni   mediante   sorteggio   da
effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; 
      c) un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello, presidente; 
      b) un ufficiale superiore medico, membro; 
      c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale,
in servizio presso il Centro Nazionale di  Selezione  e  Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b)  un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      c) un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni   di   segretario.   Tale
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
altro personale. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali  fosse   rilevante   potranno   essere   nominate   piu'
commissioni.