Art. 10 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. 2. La 1ª prova scritta verte su fondamenti di biologia molecolare e genetica umana 3. La 2ª prova scritta verte su tecniche di analisi del DNA e sue applicazioni forensi. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto pubblico; elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento alla prova penale scientifica; norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della polizia penitenziaria; elementi di informatica; accertamento della conoscenza della lingua straniera: inglese, francese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato. 5. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo ed in una conversazione. 7. Alla prova orale sono ammessi i candidati, risultati idonei agli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13, che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame dell'altro. 8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerla. Coloro che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova sono considerati esclusi. 9. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.