Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami  consistono  in  due  prove  scritte,  della  durata
massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. 
    2. La 1ª prova scritta verte su fondamenti di biologia molecolare
e genetica umana 
    3. La 2ª prova scritta verte su tecniche di analisi del DNA e sue
applicazioni forensi. 
    4. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, su ordinamento penitenziario; elementi di diritto  pubblico;
elementi di diritto e procedura penale  con  particolare  riferimento
alla prova penale scientifica;  norme  sullo  stato  giuridico  degli
appartenenti ai ruoli  del  personale  della  polizia  penitenziaria;
elementi di informatica; accertamento della conoscenza  della  lingua
straniera:  inglese,  francese,  tedesco,  spagnolo  a   scelta   del
candidato. 
    5. La prova di informatica e' diretta ad accertare  il  possesso,
da parte del candidato, di un livello di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  in
linea con gli standard europei. 
    6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta
dal  candidato,  consiste  nella  traduzione   (senza   ausilio   del
dizionario) di un testo ed in una conversazione. 
    7. Alla prova orale sono ammessi i  candidati,  risultati  idonei
agli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e  13,  che  hanno
riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e
non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove  scritte.
La Commissione, qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati  un
punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame
dell'altro. 
    8. L'ammissione alla  prova  orale  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte e' portata a conoscenza  del  candidato
almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerla.  Coloro
che  non  si  presenteranno  a  sostenere  la  suddetta  prova   sono
considerati esclusi. 
    9. La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.