Art. 14 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. Le categorie di  titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il
punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti  come
segue: 
      A)  titoli  di  cultura,  ulteriori  a  quelli  richiesti   per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9,00: 
        1) dottorato di ricerca e/o diploma  di  specializzazione  in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il  candidato
concorre; 
        2)  diplomi  di  abilitazione  all'insegnamento  in   materie
attinenti  al  profilo  professionale  per  il  quale  il   candidato
concorre. 
      B) titoli professionali, fino a punti 9,00: 
        1)  l'espletamento  di  incarichi   e   di   servizi   presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto  pubblico  conferiti  con
provvedimento dei competenti organi. 
    2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le  prove  scritte.  La  valutazione  e'
limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    3. I candidati dovranno produrre i titoli dichiarati, pena la non
valutabilita'  degli  stessi,  all'atto  della   presentazione   alla
eventuale prova preselettiva,  ovvero  alle  prove  scritte,  secondo
quanto stabilito all'art. 9, comma 3, del bando. 
    4. La Commissione esaminatrice, nell' ambito delle  categorie  di
cui al comma 1,  determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 
    5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla Commissione stessa.