Art. 14 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: A) titoli di cultura, ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso, fino a punti 9,00: 1) dottorato di ricerca e/o diploma di specializzazione in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre; 2) diplomi di abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al profilo professionale per il quale il candidato concorre. B) titoli professionali, fino a punti 9,00: 1) l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi. 2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 3. I candidati dovranno produrre i titoli dichiarati, pena la non valutabilita' degli stessi, all'atto della presentazione alla eventuale prova preselettiva, ovvero alle prove scritte, secondo quanto stabilito all'art. 9, comma 3, del bando. 4. La Commissione esaminatrice, nell' ambito delle categorie di cui al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla Commissione stessa.