Art. 13 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi per Allievi Marescialli sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso gli Istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 4. Ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a una nuova convocazione in data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta sottocommissione medica per gli accertamenti psicofisici e le commissioni per gli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 7 ne daranno notizia alla citata Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.