Art. 13 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi  per  Allievi
Marescialli sara'  inoltre  subordinata  all'accertamento  d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli  Istituti  di  formazione,
del possesso dei requisiti di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione ai concorsi nella Magistratura,  da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Ai sensi  dell'art.  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale  per  il
Personale Militare  procedera'  a  una  nuova  convocazione  in  data
compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. 
    Se  in  occasione  della  seconda  convocazione   il   temporaneo
impedimento perdura, la  preposta  sottocommissione  medica  per  gli
accertamenti  psicofisici  e  le  commissioni  per  gli  accertamenti
sanitari di cui al precedente art. 7 ne daranno notizia  alla  citata
Direzione Generale che  escludera'  il  candidato  dal  concorso  per
l'impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del  possesso  dei
requisiti previsti dal presente bando.