Art. 14 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato del Direttore  Generale  o  autorita'  da  lui
delegata, escludere  in  ogni  momento  dal  concorso  i  concorrenti
ritenuti  non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  cui   ai
precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il  difetto
dei  requisiti  sara'  accertato  dopo  l'incorporazione  presso   il
relativo Istituto di formazione.