Art. 20 
 
 
                        Verifica attitudinale 
 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  della
competente sottocommissione a  verifica  dell'idoneita'  attitudinale
tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e
dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di  Allievo  Maresciallo  dell'Esercito,  vertera'  sulle
seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
secondo le modalita' indicate nella «direttiva tecnica relativa  alla
procedura di selezione integrata psicoattitudinale dei  concorsi  per
il reclutamento del personale volontario dell'Esercito e l'ammissione
alle Scuole militari dell'Esercito» - anno 2013 e 2014 - dello  Stato
Maggiore dell'Esercito. 
    2. Al  termine  della  verifica  dell'idoneita'  attitudinale  la
preposta sottocommissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.