Art. 28 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  27,
comma 9, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 3),  a  una  serie  di
prove  (test,   questionari,   prove   di   performance,   intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta
con le modalita' indicate nelle apposite norme  emanate  dal  Comando
Scuole della Marina Militare e  vigenti  all'atto  dell'effettuazione
degli accertamenti, si articolera' nelle seguenti aree di indagine  a
loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: 
      a)  area  stile  di  pensiero:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area  produttivita'  e  competenze  gestionali:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:   bisogni   e   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera' un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel  caso  in  cui  il
candidato  riporti  un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore o uguale a 38/90. Tale giudizio, comunicato  seduta  stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.