Art. 29 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   i   candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte  della  commissione  di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 4), alle  prove
di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che costituisce  parte
integrante del presente bando, le  quali  si  svolgeranno  presso  il
Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e/o presso idonee
strutture sportive nella  sede  di  Ancona.  Per  l'esecuzione  delle
singole prove la commissione  si  potra'  avvalere  del  supporto  di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina  Militare
o esterni alla Forza Armata. 
    2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica, incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla  competente   commissione   che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    4. A cura della predetta commissione per le prove  di  efficienza
fisica, sentito il parere del Dirigente del  Servizio  Sanitario  del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, i  candidati  di  cui  al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti -per i quali dovranno portare  al  seguito  ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  o,  se  militari,
dal  dirigente  del  servizio  sanitario  dell'Ente   d'appartenenza-
saranno inviati presso la commissione medica  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 1, lettera b), numero 2) che adottera' i  provvedimenti
del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di  sostenere
la prova, la predetta commissione  medica  proporra'  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare di convocare i candidati in  altra
data solo nel caso in cui il recupero fisico imposto dalla  patologia
riscontrata sia compatibile con le date di svolgimento  della  prova.
In caso contrario la commissione per le prove  di  efficienza  fisica
attribuira' il giudizio di inidoneita'. 
    Tale giudizio,  che  e'  definitivo,  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso  i  candidati  che  risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel  citato  allegato  Q.  Il
candidato  che  non  superera'  le  prove  previste  sara'  giudicato
inidoneo. 
    La commissione, seduta stante, comunichera' a  ciascun  candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare»; 
      «inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare», con
indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio.