Art. 30 Titoli di merito La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), numero 1) ai fini della formazione della graduatoria finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 25, comma 1, lettera b), i titoli di merito di cui al citato allegato L con l'assegnazione massima di 5 punti, in conformita' a quanto stabilito nel suddetto allegato.