Art. 30 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b), numero 1) ai  fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 25, comma  1,  lettera  b),  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  L  con  l'assegnazione
massima di 5 punti, in conformita' a quanto  stabilito  nel  suddetto
allegato.