Art. 32 Corso di formazione e specializzazione 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Il corso di formazione e specializzazione e' articolato in moduli di insegnamento teorici e pratici, comprensivi dei tirocini complementari e degli imbarchi, degli scrutini e degli esami intermedi e finali. Il corso e' finalizzato alla formazione etica, militare e marinaresca degli Allievi e alla istruzione tecnico-professionale di base, in relazione alle categorie/specialita' previste nel ruolo Marescialli. Gli Allievi saranno iscritti al corso di laurea in Scienze e gestione delle attivita' marittime o in Infermieristica presso un'Universita' ubicata sul territorio nazionale o ad altro corso di laurea che potra' essere attivato dall'Amministrazione della Difesa. Ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a frequentare, i candidati vincitori, ai sensi della normativa vigente, dovranno sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non sussistono situazioni di incompatibilita' con l'iscrizione ai predetti corsi di laurea. 3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della Marina Militare a cura di un'apposita commissione nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata, su proposta dello Stato Maggiore della Marina - Comando Scuole della Marina Militare. La commissione operera' secondo i criteri e le modalita' stabilite dal predetto Comando. Gli Allievi interessati all'assegnazione alla categoria/specialita' Servizio sanitario/infermieri (SS/I) saranno sottoposti, a cura dell'Amministrazione, a un nuovo test per l'accertamento: a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; b) della positivita' per gli anticorpi HIV. 4. Gli Allievi che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'universita', apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree indicate al precedente comma 2 potranno comunque essere assegnati alle categorie/specialita' per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore della Marina. Ai sensi dell'art. 972 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto dell'assegnazione alla categoria/specialita' SS/I, gli Allievi Marescialli dovranno sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso - un'ulteriore ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale di due anni. 5. Durante la frequenza del corso gli Allievi dovranno superare le prove intermedie di valutazione del profitto e dell'attitudine professionale prevista nel piano degli studi, predisposte e approvate annualmente dai competenti organi di Forza Armata. Al termine del corso gli Allievi dovranno sostenere gli esami finali consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di base per compiere interventi di natura tecnico-operativa, della capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza dei doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle necessarie conoscenze per assolvere compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato. 6. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, saranno immessi nel ruolo dei Marescialli in servizio permanente del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di Porto, nominati Capo di 3^ classe del rispettivo ruolo, con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo anno, al termine del quale conseguiranno il previsto titolo di laurea di primo livello, con la frequenza di un corso applicativo e dei tirocini stabiliti dalla Forza Armata per il completamento della preparazione professionale specialistica.