Art. 38 
 
 
Prova  scritta  per  l'accertamento  delle   qualita'   culturali   e
                            intellettive 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  sanitario  e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi  a
sostenere  la  prova  scritta  per  l'accertamento   delle   qualita'
culturali e intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la  data
e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante  avviso
consultabile  nell'area  pubblica  del  portale,  nonche'  nei   siti
www.persomil.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it. Lo stesso  potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione  suddetta.  La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti di tutti i candidati. La mancata  presentazione  presso  la
sede di esame nella data e nell'ora stabilita o la  presentazione  in
ritardo, ancorche' dovuta a  cause  di  forza  maggiore,  comportera'
l'irrevocabile esclusione dal concorso. 
    2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di  cultura
generale  -comprendenti  domande  di  lingua   inglese,   aritmetica,
algebra, geometria,  anatomia  (corpo  umano),  chimica  (definizioni
generali,  processi  e  reazioni   chimiche)   e   scienze   naturali
(definizioni   generali,   animali   e   piante)   e   40   di   tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici  o   ricetrasmittenti   e   di   apparecchi   elettronici.
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4.  I  candidati  che  nella  prova  conseguiranno  un  punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei.