Art. 39 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera c), numero 1), ai fini  della  formazione  della  graduatoria
finale, valutera', per i soli candidati riconosciuti in possesso  dei
requisiti previsti dal precedente art. 34, comma  1,  lettera  b),  i
titoli di merito di cui  al  citato  allegato  M  con  l'assegnazione
massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito  nel  suddetto
allegato.