Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda  di  partecipazione  va  compilata  necessariamente
on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita'  diversa  da
quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio  di
30 (trenta) giorni a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  bando  di   concorso   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della domanda, i  concorrenti  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. 
    Non sara' possibile effettuare lo scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente  compilata.  I  concorrenti  che  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle  domande  sono  minorenni
devono compilare on-line, contestualmente  alla  domanda,  l'atto  di
assenso conforme all'allegato A che costituisce parte integrante  del
presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il  giorno
della prova unitamente alla copia di  un  documento  d'identita'  dei
sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al
controllo dei dati dichiarati. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti  devono
inviarla al sistema informatico centrale  senza  uscire  dal  proprio
profilo, per  poi  visualizzare  sul  monitor  una  comunicazione  di
conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio  nella
propria area privata del portale, nella sezione «le mie notifiche». 
    Tale messaggio,  valido  come  ricevuta  di  presentazione  della
domanda, deve essere  conservato  dai  concorrenti,  stampato  e,  se
richiesto, esibito all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito  e/o  preferenziali.  Integrazioni  o  modifiche  di
quanto  dichiarato  nelle  stesse   potranno   essere   inviate   dai
concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate   anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    9. Con l'invio telematico della domanda, il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.