Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalita' diversa da quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. 3. Durante la compilazione della domanda, i concorrenti possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sara' possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda parzialmente compilata. I concorrenti che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande sono minorenni devono compilare on-line, contestualmente alla domanda, l'atto di assenso conforme all'allegato A che costituisce parte integrante del presente bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' (o, in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno della prova unitamente alla copia di un documento d'identita' dei sottoscrittori in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al controllo dei dati dichiarati. 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti devono inviarla al sistema informatico centrale senza uscire dal proprio profilo, per poi visualizzare sul monitor una comunicazione di conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio nella propria area privata del portale, nella sezione «le mie notifiche». Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, deve essere conservato dai concorrenti, stampato e, se richiesto, esibito all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3. 5. Le domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 7. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 9. Con l'invio telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. I concorrenti, se militari in servizio, dovranno, inoltre, stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.