Art. 41 Corso di formazione e specializzazione 1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione al corso, dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno la relativa dichiarazione saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Il corso di formazione e specializzazione, comprensivo dei tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata biennale e sara' articolato in due fasi di cui la prima e' finalizzata alla formazione etico-militare degli Allievi e alle istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento della preparazione tecnico-professionale in relazione alle categorie e specialita' di assegnazione. 3. Per essere ammessi al secondo anno di corso e agli esami finali previsti al termine del periodo di formazione e specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 4. Gli Allievi saranno iscritti, a cura dell'Amministrazione della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea di 1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero a uno dei corsi di laurea delle professioni sanitarie presso la sede distaccata di Viterbo dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. 5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare che hanno gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto dell'iscrizione all'Universita', apposita rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle lauree indicate al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie per le quali e' previsto il conseguimento del medesimo titolo di studio; in tal caso non verranno iscritti alla relativa facolta' universitaria, ma frequenteranno un corso di formazione definito dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. 6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e di impiego dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati a una delle categorie/specialita' previste per il ruolo dei Marescialli dalle direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano all'assegnazione della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle disponibili, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al fine di determinare il possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 7. Dopo il superamento degli esami finali gli Allievi saranno nominati, sulla base della graduatoria di merito di fine corso, Maresciallo di 3^ classe in servizio permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali e dovranno sottoscrivere un'ulteriore ferma quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2014 Gen. C.A. Francesco Tarricone Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano