Art. 41 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi  ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal corso ai sensi dell'art. 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione  e  specializzazione,  comprensivo  dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata alla  formazione  etico-militare  degli  Allievi  e  alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle  categorie
e specialita' di assegnazione. 
    3. Per essere ammessi al secondo  anno  di  corso  e  agli  esami
finali  previsti   al   termine   del   periodo   di   formazione   e
specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 
    4. Gli Allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero a uno dei corsi di  laurea
delle professioni sanitarie presso  la  sede  distaccata  di  Viterbo
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. 
    5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica  Militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del  corso  di  studi  da
frequentare  non  potranno   comunque   farli   valere   e   dovranno
sottoscrivere,  all'atto  dell'iscrizione  all'Universita',  apposita
rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle  lauree  indicate
al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie
per le quali e' previsto il  conseguimento  del  medesimo  titolo  di
studio; in tal caso non  verranno  iscritti  alla  relativa  facolta'
universitaria, ma frequenteranno  un  corso  di  formazione  definito
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. 
    6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e  di  impiego
dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati a  una  delle
categorie/specialita' previste per il  ruolo  dei  Marescialli  dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata  con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano  all'assegnazione
della categoria «controllo spazio aereo», qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti al  fine  di
determinare il possesso  dei  requisiti  psicofisici  e  attitudinali
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,
n. 90. 
    7. Dopo il superamento degli esami  finali  gli  Allievi  saranno
nominati, sulla base della  graduatoria  di  merito  di  fine  corso,
Maresciallo di  3^  classe  in  servizio  permanente  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli  esami  finali  e  dovranno  sottoscrivere   un'ulteriore   ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 6 febbraio 2014 
 
                                        Gen. C.A. Francesco Tarricone 
 
 
Amm. Isp. Capo (CP) Felicio Angrisano