Art. 9 Documentazione amministrativa 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione Generale per il Personale Militare apposita comunicazione inserita nell'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre, all'atto della presentazione presso le Scuole per la frequenza del corso biennale, la seguente documentazione: a) certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti: 1) il godimento dei diritti civili e politici; 2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica; d) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.