Art. 9 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare  apposita  comunicazione  inserita  nell'area  pubblica  del
portale secondo quanto stabilito al precedente art.  5,  consultabile
anche nel sito www.persomil.difesa.it, e dovranno produrre,  all'atto
della presentazione presso le  Scuole  per  la  frequenza  del  corso
biennale, la seguente documentazione: 
      a)  certificato  anamnestico  delle  vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso  -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari); 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
        1) il godimento dei diritti civili e politici; 
        2) di non essere in atto imputati in procedimenti penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      c) certificato attestante il gruppo sanguigno e il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica; 
      d) referto di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso.