Allegato O 
 
                                 (articoli 17, 26, 35 e 38 del bando) 
 
    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487 
 
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
  amministrazioni e le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
  concorsi unici e delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
  impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185) 
 
                             Articolo 13 
 
 
Adempimenti  dei  concorrenti  durante  lo  svolgimento  delle  prove
                               scritte 
 
    1. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. 
    2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullita', su carta portante il timbro d'ufficio  e  la  firma  di  un
componente della commissione esaminatrice o, nel caso di  svolgimento
delle prove in localita' diverse, da un componente  del  comitato  di
vigilanza. 
    3. I candidati non possono portare  carta  da  scrivere,  appunti
manoscritti, libri  o  pubblicazioni  di  qualunque  specie.  Possono
consultare soltanto i testi di legge non  commentati  ed  autorizzati
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 
    4. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema, e'  escluso  dal  concorso.  Nel  caso  in  cui
risulti che uno o piu' candidati  abbiano  copiato,  in  tutto  o  in
parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di  tutti  i  candidati
coinvolti. 
    5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza  curano
l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facolta' di  adottare
i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno  due  dei  rispettivi
membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata  esclusione
all'atto della prova non preclude che l'esclusione  sia  disposta  in
sede di valutazione delle prove medesime.