Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei  concorrenti  al  servizio  quale
maresciallo della Guardia di finanza  e'  accertata  da  parte  dalla
sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
c),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  lo
svolgimento e la valutazione dello stesso. 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale: 
      a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi  all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) se appartenenti al Corpo, sono convocati  per  sostenere  la
prova orale, secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  con
l'avviso di cui all'art. 13, comma 5. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.